Art. 20.
(Attestato finale).

      1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione allo sviluppo ai sensi degli articoli 17 e 32 un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.
      2. L'attestato di cui al comma 1 costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio prestato presso la pubblica amministrazione:

          a) nella formazione delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'ammissione alle carriere dello Stato e degli enti pubblici;

 

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          b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali vigenti in materia di collocamento.

      3. Il periodo di servizio prestato ai sensi del comma 1 è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici.
      4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e di previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.